Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021
DPCM del 14 gennaio 2021
Si informa che è stata pubblicata la nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana , n. 11 del 30 gennaio 2021 “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” .
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 1 febbraio 2021 fino al 15 febbraio
2021 compreso, istituisce la zona arancione sul territorio della Regione Siciliana
Si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per le imprese associate:
VALIDO DAL 01 FEBBRAIO 2021 AL 15 FEBBRAIO 2021
- Prorogato stato emergenza al 30 aprile 2021:
- Fino al 15 febbraio: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità e salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
FINO AL 5 MARZO:
- Nelle regioni arancioni e rosse tale spostamento è limitato al comune. In questo caso sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km dai propri confini con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
SPOSTAMENTI
- E’ vietato spostarsi dalle ore 22:00 alle ore 5:00
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro eccetto per comprovate esigenze lavorative, di salute, o situazioni di necessità
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra Regione
- Viaggi all’estero consentiti solo per motivi di lavoro studio e salute e necessità
- E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno fra le ore 5:00 e le ore 22:00 nell’ambito del proprio comune e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi
- Sono consentiti gli spostamenti tra Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti in un raggio di 30 km ad eccezione dei Comuni capoluoghi di provincia
- E’ consentito dalle ore 5:00 alle ore 22:00. spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano
BAR E RISTORAZIONE
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- E’ consentita la consegna a domicilio sempre e l’asporto fino alle ore 22:00.
- Per i bar senza cucina e gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codici Ateco 56,3 e 47.25) l’asporto è consentito fino alle 18:00.
- E’ vietato consumare sul posto o nelle adiacenze.
- Comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
- Negozi aperti
- Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
- Comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili.