Superbonus 110%: le informazioni sull’Ecobonus

Superbonus 110%: le informazioni sull’Ecobonus
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Superbonus 110%: le informazioni sull’Ecobonus

Superbonus 110%: le informazioni sull'Ecobonus

Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110% dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Tutte le informazioni sui Superbonus del Decreto Rilancio

Cosa c'è da sapere sui Superbonus 110%

È conosciuta come Superbonus 110% la nuova detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che, dopo aver avuto il via libera della Camera, è stata approvata anche dal Senato il 16 luglio e pubblicata come legge 77/2020 nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020. L'emendamento approvato dalla Camera, infatti, modifica parzialmente l'art.119, che include gli interventi che hanno accesso ai Superbonus (Ecobonus e Sismabonus) ma anche l'art. 121, inerente alle due opzioni disponibili per accedere ai bonus ( cessione del credito o sconto in fattura).

Superbonus 110%: di cosa si tratta

Il Decreto Rilancio stabilisce una detrazione del 110% (cosiddetto Superbonus) sulle spese documentate e sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in una manovra da 55 miliardi che si è posta l'obiettivo di sostenere le imprese economiche, le partite iva, i dipendenti, le famiglie e il terzo settore.

Gli interventi che hanno accesso alla detrazione fiscale, operativa per le spese sostenute dal 1° luglio, riguardano tutte quelle operazioni edili atte a migliorare la condizione dell'efficienza energetica dell'immobile. E, dunque, si parla di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, interventi di sistemazione dell'involucro degli immobili, ecc.

Diverse sono state le novità varate dalla commissione Bilancio della Camera in merito al Superbonus 110%. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico (Ecobonus 110%) è stato ribassato il tetto di spesa detraibile, variabile in base alla tipologia dell'immobile; mentre è stata mantenuta la possibilità di svolgere gli interventi cedendo il Superbonus ad un istituto finanziario o alle imprese che eseguono i lavori.

In merito agli interventi atti a rendere gli edifici più sicuri in caso di terremoti (Sismabonus), ma anche più efficienti sotto il profilo energetico, la detrazione al 110% è stata estesa anche agli immobili del Terzo settore e alle seconde casa, fatta eccezione per ville, castelli, palazzi di pregio e le abitazioni di lusso. Non rientrano negli esclusi i proprietari delle villette a schiera, che potranno usufruire degli incentivi.

Tutte le informazioni sull'Ecobonus 110%

Ecobonus 110%: chi viene escluso

Le nuove agevolazioni fiscali non includono tutte le tipologie immobiliari. Ne restano fuori gli immobili che appartengono alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Quali interventi sono ammessi nell'Ecobonus 110%?

L'Ecobonus 110% riguarda i lavori più importanti del settore "riqualificazione energetica degli edifici". Si legge il riferimento sull'Ecobonus maggiorato nel comma 1 dell'art. 119, che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione dall’Ires o dall’Irpef spettante da particolari interventi di efficienza energetica.

La nuova detrazione fiscale per la riqualificazione energetica si applica nella misura del 110% sulle spese documentate del contribuente e sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Elenco degli interventi Ecobonus 110%

1. Cappotto termino in case singole e condominio

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Il tetto di spesa è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Inoltre i materiali isolanti scelti per i lavori da svolgere devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017.

2. Caldaie a condensazione e a pompa di calore, fotovoltaico, microgenerazione, in condominio

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari).

L'Ecobonus è riconosciuto anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

  • non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • non superiori a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

3. Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microgenerazione

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).

Il Superbonus è riconosciuto, inoltre, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’incentivo è riconosciuto anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

4. Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

(A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico):

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
  • i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5. Altri interventi di efficientamento energetico ordinario

(Nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali).

L'applicazione dell'Ecobonus 110% viene disciplinata da una disposizione riportante che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti previsti al comma 3 (miglioramento classe energetica).

Quali sono i requisiti tecnici per accedere all'Ecobonus?

I requisiti tecnici da rispettare per l'accesso al Superbonus sono indicati nel comma 3, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2.

Come accedere alla detrazione:

Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare determinati requisiti, stabiliti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In sintesi, gli interventi devono assicurare, insieme ai provvedimenti previsti nei successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari. Le suddette unità immobiliari devono essere funzionalmente indipendenti, disponendo di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Infine, hanno modo di accedere al Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché si garantisca il rispetto dei prescritti requisiti minimi e dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2.

Interventi su immobili IACP: Proroga al 30 giugno 2022

Il nuovo comma 3-bis proroga la fruizione della detrazione fino alla metà del 2022 per gli interventi effettuati su immobili IACP (istituti autonomi case popolari).

In particolare la norma stabilisce che le disposizioni previste dai commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente (sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022) per gli interventi eseguiti dagli istituti IACP, come anche dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing).

Chi può accedere all'Ecobonus

Nelle detrazioni previste nell'Ecobonus (commi da 1 a 3) rientrano gli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • per gli interventi realizzati su massimo di due unità immobiliari, purché si riconoscano le detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Inoltre, si dispone che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d).

Interventi degli enti del Terzo Settore

Le norme si applicano anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, lettera d-bis) nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Che cos'è il Visto di Conformità?

Visto di conformità: cos'è, tempistiche di rilascio e sanzioni

Ai sensi del comma 11, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Come ottenere il Visto di Conformità?

Possono rilasciare il visto di conformità i soggetti iscritti agli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e i responsabili dei centri di assistenza fiscale.

ATTENZIONE
Se si tratta di interventi di riqualificazione energetica è necessario che, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute (una copia deve essere trasmessa anche all'ENEA. Inoltre, a tal riguardo si dovrà attendere un decreto del MISE da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio). L’asseverazione andrà rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; mentre ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori fatti si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Altre conferme della conversione in legge:

  • I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Ad ogni modo la polizza non potrà essere inferiore a 500 mila euro;
  • La non veridicità di attestazioni e asseverazioni comporta, in capo al soggetto che le ha rilasciate, oltre a sanzioni penali del soggetto che le ha rilasciate, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni farà decadere il beneficio.

Articolo Originale

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