Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre con efficacia dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 compreso
- I soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
- Sono esclusi i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
- La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia.
Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
- a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
- b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
- c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
- durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:
1) a comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;
2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
- I titolari di ristoranti e pizzerie, oltre agli adempimenti di cui alla precedente lettera, hanno l’obbligo di conservare l’elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, cosi da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.
- I titolari degli esercizi pubblici destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico fino al 7 gennaio 2021.
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre