Si informa che è stata pubblicata la nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana , n. 10 del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” .
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 17 gennaio e saranno efficaci fino al 31 gennaio- istituisce la zona rossa sul territorio della Regione Siciliana
Si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per le imprese associate:
Mobilità regionale comunale
Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale in cui il soggetto si trovi, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute 3. È consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente Ordinanza.
Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente Ordinanza.
Attività produttive, industriali e commerciali
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali), purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle di cui all’allegato 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
Servizi di ristorazione
Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto e fino alle ore 18, sempre solo per l’asporto, per la ristorazione con attività prevalente indentificata con i codici Ateco 56.3 e 47.25, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande siti nelle aree di servizio o rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, interporti e stazioni ferroviarie.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
Allegati