Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 8.1.2021 – PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 8.1.2021 – PRESIDENZA DELLA REGIONE
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Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 8.1.2021 – PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 8.1.2021 – Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Efficacia dal 10 gennaio 2021  fino al 31 gennaio 2021 compreso

Nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre.

  • E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al  pubblico, nonche’ in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita’  o  per  svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune;
  • Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il    Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l’attivita’  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti,  nei  porti  e  negli  interporti,  con  obbligo  di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di almeno un metro.
  • Le attivita’  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  piu’  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni;  . Le  suddette  attivita’  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  Si raccomanda altresi’ l’applicazione  delle  misure di cui all’allegato 11;
  • Nelle giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;,
  • L’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e’ consentita fino alle ore 21,00;
  • Le attivita’ delle strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture    I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1)  le  modalita’  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;

2) le modalita’ di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le       attivita’ di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le  modalita’  di  svolgimento  delle  attivita’  ludiche  e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;

7) le modalita’ di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all’interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all’aperto di pertinenza.

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