NUOVA DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.
Il Ministro della salute ha definito una nuova disciplina dell’utilizzo delle cosiddette mascherine, stabilendo che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Viene pertanto meno l’obbligo di indossare le mascherine all’interno delle attività turistico ricettive sia all’aperto sia al chiuso.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022.
Si segnala che l’ordinanza ministeriale non menziona i lavoratori, salvo alcune disposizioni specifiche concernenti i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, va però considerato che sono tuttora in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine.