NUOVA DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

NUOVA DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.
Portrait of a young attractive Caucasian woman standing outdoors and smiling while putting on a protective face mask

NUOVA DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

NUOVA DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Il Ministro della salute ha definito una nuova disciplina dell’utilizzo delle cosiddette mascherine, stabilendo che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  1. a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

–  mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

–  mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

  1. b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Viene pertanto meno l’obbligo di indossare le mascherine all’interno delle attività turistico ricettive sia all’aperto sia al chiuso.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022.

Si segnala che l’ordinanza ministeriale non menziona i lavoratori, salvo alcune disposizioni specifiche concernenti i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, va però considerato che sono tuttora in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine.

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