FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 10 APRILE 2020

FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 10 APRILE 2020
faq 10 aprile

FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 10 APRILE 2020

fonte :https://www.confcommercio.it/-/faq-emergenza-coronavirus

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività.

La mia impresa si occupa di manutenzione e pulizia verde pubblico, posso operare?

  • . L’allegato 3 al DPCM del 10 aprileha inserito, tra le attività non sospese, anche il gruppo 81.3 che riguarda le attività di cura e manutenzione del paesaggio all’interno del quale sono ricomprese le attività di cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici privati e pubblici (scuole, ospedali, chiese, edifici amministrativi, ecc.) terreni comunali (parche, aree verdi, cimiteri, ecc.) aree verdi per vie di comunicazione (strade, porti aeroporti, ecc.) edifici industriali e commerciali.

Pertanto l’azienda in possesso del codice ATECO citato può continuare ad operare. Nel caso di alberi pericolanti, inoltre, si aggiunge anche lo stato di necessità.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

 Le Associazioni di categoria come la nostra (che sia una territoriale o una Federazione) possono riaprire oppure no?

  • . L’allegato 3 al DPCM del 10 aprile, in linea con quanto già previsto dall’allegato I del DPCM del 22 marzo 2020, include tra le attività consentite le: “attività di organizzazione economiche, di datori di lavoro e professionali” classificate con il codice ATECO 94,  tra cui rientrano anche le attività di organizzazioni associative.

Pertanto la nostra attività, come quella della Confederazione, RIENTRA nella sottoclasse 94.11 (Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) ed è quindi un’attività consentita e non sospesa.

Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che sia possibile proseguire lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione associativa senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto, in quanto l’attività svolta dalle Associazioni di categoria, rientra tra quelle espressamente ricomprese nell’elenco delle attività consentite.

Anche se l’attività svolta dall’Associazione è un’attività consentita, il DPCM 20 aprile 2020, riprendendo i vecchi provvedimenti governativi, richiede tuttavia che sia attuato:

  • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate ferie e congedi;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagioe laddove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  si richiede l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • infine si richiede che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

È obbligatorio seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo sottoscritto dalla Confcommercio con i sindacati il 27 marzo scorso.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho una panetteria, posso vendere pasticceria secca (ho i codici ATECO 10.71.1, 10.71.20 e 47.29.9)?

  • , secondo quanto indicato nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile, le attività di produzione di prodotti di panetteria freschi di cui alla sottocategoria 10.71.10, così come, comunque, anche quelle di produzione di pasticceria fresca di cui alla sottocategoria 10.71.20, possono continuare a operare senza restrizioni.

Risulta parimenti consentita l’attività di tutti gli esercizi di cui al gruppo 47.2 relativo al commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, che include sia la sottocategoria “47.24.10 Commercio al dettaglio di pane“, che la sottocategoria “47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria“.

Resta inteso, invece, che l’attività dei servizi di ristorazione di cui alla sottocategoria “56.10.30 Gelaterie e pasticcerie” deve considerarsi attualmente sospesa e che, come specificato nelle FAQ ufficiali del Governo, anche la vendita negli esercizi al dettaglio è consentita a condizione che sia escluso il consumo immediato sul posto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho due negozi, aperti, in due comuni diversi, posso spostarmi per raggiungere le mie attività?

  • , non ci sono divieti per quanto riguarda gli spostamenti verso attività aperte, nell’apposita sezione delle FAQ ufficiali del Governo, viene precisato (nella FAQ relativa alla spesa in comuni diversi) che “è possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo

Ho chiuso il mio negozio di mobili andare in un nuovo negozio, posso fare il trasloco?

  • , tale attività è da ritenersi pienamente legittima.

In particolare, per quanto riguarda il trasloco, evidenziamo che nell’elenco delle attività consentite di cui all’allegato 3 DPCM 10 aprile è espressamente annoverata la voce relativa al Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice 49) che include le attività relative a trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (49.4), servizi di trasloco (49.42.0), servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia (49.42.00).

Quindi se la sua azienda risulta in possesso di uno dei predetti codici o se decida di affidare il servizio di trasloco ad una ditta che ne sia in possesso può tranquillamente effettuare il trasloco.

Discorso diverso le eventuali lavori di manutenzione per il nuovo negozio. Segnaliamo anche che l’art. 2, comma 12 del dello stesso decreto ha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese (tra cui rientrano anche i negozi di mobili) possono inviare preventivamente al Prefetto al fine di consentire l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività ivi specificamente indicate ed espressamente consentite: attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, inerenti la gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Alla luce di tale previsione, sembrerebbe possibile effettuare le operazioni di trasloco e quelle di manutenzione del nuovo negozio (che non si traducano però in più pesanti lavori di ristrutturazione), in quanto tali attività, a seguito di un’interpretazione estensiva, potrebbero comunque essere ricomprese nelle fattispecie di spedizione/ricezione di merci in magazzino nonché nelle attività conservative, di manutenzione, di pulizia e sanificazione.

In ogni caso, al fine di poter legittimamente svolgere attività di manutenzione, sarà necessario inviare una comunicazione alla sua Prefettura prima di consentire l’accesso ai locali aziendali da parte del personale dipendente o dei collaboratori delegati, fermo restando che la stessa Prefettura, a seguito della valutazione della comunicazione in oggetto, potrebbe in ogni caso disporre la sospensione delle attività comunicate.

Cosa si intende per commercio di vestiti per bambini e neonati? Le calzature sono comprese?

  • Si ritiene che anche i negozi di calzature, di cui al codice ATECO 47.72.1, possano aprire, limitando tuttavia la vendita alle sole calzature per bambini, nel rispetto delle misure organizzative già indicate per gli esercizi di commercio al dettaglio di abbigliamento. Infatti:
    • le FAQ del Governo assimilano le “calzature” agli altri articoli di “abbigliamento”;
    • è consentita l’apertura delle attività che vendono “abbigliamento” sia per adulti che per bambini;
    • la classificazione Ateco non prevede uno specifico codice per identificare le attività di vendita di calzature per bambini e neonati

Inoltre le nuove FAQ pubblicate dal Governo in data 17 aprile specificano che:

  • le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti;
  • i negozi che vendono “abbigliamento per bambini” possono vendere anche le calzature per bambini, perché le calzature rientrano nella generica nozione di “abbigliamento”.

Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene pertanto confermata la possibilità di riprendere l’attività per i negozi che commercializzano sia vestiti per adulti che per bambini, a condizione comunque che sia stato loro attribuito anche il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20).

L’attività sarà permessa a condizione che non siano venduti generi merceologici non consentiti e che gli spazi siano organizzati in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti i predetti beni. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Si ritiene, inoltre, che le attività cui sia stato attribuito (anche in via non esclusiva) il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20) possano commercializzare anche calzature per bambini.

Bisogna tuttavia evidenziare che, sebbene le FAQ utilizzino il più generico termine “abbigliamento”, l’allegato 1 al DPCM 10 aprile consente l’apertura delle attività di “commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”, discostandosi dalla definizione contenuta nella classificazione ATECO che è riferita al “commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati”.

L’espressione utilizzata dal DPCM sembra quindi avere un’accezione più limitata rispetto a quella impiegata nelle FAQ e non sembra potersi riferire alle calzature. Peraltro, anche nel concetto di “abbigliamento” appare difficile poter ricomprendere le calzature. La stessa classificazione ATECO prevede infatti due classi distinte per il commercio al dettaglio degli articoli di abbigliamento (47.71) e delle calzature (47.72).

Tale circostanza rende ancora più probabile l’eventualità che alcuni organi di controllo non si considerino vincolati all’interpretazione data dal Governo e ritengano di dover applicare un’interpretazione più restrittiva, considerando esclusa, in ogni caso, la possibilità di commercializzare  calzature.

Si invita pertanto, ove possibile, a svolgere preventivamente le opportune verifiche con gli organi di controllo competenti sul territorio.

Si evidenzia infine che alcune Regioni (es. Lazio, Veneto) si sono già pronunciate, attraverso delle faq, ritenendo possibile soltanto l’apertura dei negozi specializzati per bambini e quindi andrà sempre valutata anche l’interpretazione adottata, con faq o altre modalità (comunicati, circolari, ecc.), dalla Regione del luogo in cui è collocata l’attività.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo

In questo momento ho iniziato a vendere a distanza, che garanzie devo assicurare ai miei clienti? Devo garantire il diritto di recesso?

  • Sì,la disciplina di maggior tutela per i consumatori, che il Codice del consumo (articoli da 45 a 67 d.lgs. 206/2005) prevede in caso di contratti a distanza tra operatori commerciali professionisti e consumatori, si applica anche in questo periodo di emergenza sanitaria in cui molte attività tradizionali si stanno convertendo per poter continuare ad operare legittimamente.

La maggior tutela in favore dei consumatori è infatti riconducibile alla condizione di contraente debole degli stessi, che risulta più accentuata in occasione di acquisti effettuati con tali modalità a causa dell’impossibilità di visionare materialmente il prodotto che si intende acquistare, testarlo e verificarne le caratteristiche e qualità, come normalmente avviene all’interno dei negozi tradizionali.

In allegato alcuni chiarimenti sulle principali norme applicabili tra cui si evidenziano, in particolare, quelle relative all’informativa precontrattuale (art. 49), ai requisiti di forma (art. 51) e al diritto di recesso (artt. da 52 a 59), cui si aggiungono anche le disposizioni in materia di consegna e passaggio del rischio (artt. 61 e 63) e le altre disposizioni relative a costi e pagamenti aggiuntivi.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Cosa significa “sanificazione periodica”?

  • Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585 : 1993.

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)” indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. E’ importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del  22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).

Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di “sanificazione periodica” (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e Rapporto del GdL ISS

Come faccio a scrivere al Prefetto?

  • Il ministero degli Interni consente ad ogni Prefettura di organizzarsi in modo autonomo. Vi consigliamo pertanto di visitare i siti istituzionali delle vostre Prefetture per trovare la modalità corretta per comunicare le attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ci sono nuove disposizioni su orari di apertura?

  • No, occorrerà tuttavia verificare l’orario generalmente imposto a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio o a particolari categorie di esercizi da ogni singola regione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

In una cartoleria è possibile fare stampe e fotocopie?

  • No, l’attività di stampa e fotocopie ricade nell’ambito dei Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio (82.19.09). Questa attività è un’attività di servizi che non rientra nel commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e quindi non può ritenersi consentita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho una cartoleria, posso aprire?

  • , salvo diverse deliberazioni regionali. Tra le nuove attività introdotte ci sono quelle di “commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria“, definizione che non corrisponde a nessuna categoria del commercio al dettaglio (divisione 47), ma che coincide, invece, con la denominazione della sottocategoria 46.49.10, relativa al commercio all’ingrosso di tali prodotti (che infatti viene contestualmente inserita anche nell’allegato 3).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un libreria di libri usati, posso aprire? I codici ATECO sono diversi 47.61.00 per i nuovi e 47.79.10 per l’usato.

  • . L’attività di “commercio al dettaglio di libri“, non richiama una specifica categoria nell’ambito della classificazione ATECO e pertanto, fatte salve eventuali diverse indicazioni del Governo, sembra potersi riferire sia alle attività della sottocategoria 47.61.00, relativa al “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati“, che a quelle della sottocategoria 47.79.10, relativa al “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

La raccomandazione sull’applicazione dell’allegato 5 è un obbligo o un invito?

  • L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lett. dd), del DPCM del 10 aprile, recita: “Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5“.

Sembrerebbe quindi trattarsi di un invito e non di un obbligo ma dobbiamo considerare che alcune Regioni, per esempio il Lazio, nel rinviare al 20 aprile l’apertura delle librerie, hanno motivato tale differimento per consentire alle imprese l’organizzazione delle misure atte ad assicurare il distanziamento, il controllo degli accessi, la fornitura di guanti monouso alla clientela, ecc. che sono esattamente le  misure per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 5.

Riteniamo quindi che vada fortemente consigliato alle imprese di considerare le misure dell’allegato 5 come obbligatorie anche perché sicuramente a quelle faranno riferimento gli organi di controllo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Possono aprire i negozi di calzature che vendono anche scarpe per bambini, con un codice ATECO unico senza distinguo fra bambini e adulti?

  • No. L’espressione utilizzata nell’allegato 1 al DPCM 10 aprile(Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati) anche se non precisa poiché la classificazione ATECO utilizza il termine confezioni, è chiaro indizio della volontà di restringere più che di allargare. L’attività dovrà quindi essere circoscritta alla sola vendita di vestiti per bambini e neonati, senza poter fare riferimento alle calzature che hanno un differente codice ATECO.

Purtroppo, in questa fase, la commercializzazione di calzature per bambini e neonati in esercizi privi del predetto codice Ateco, potrebbe essere quasi sicuramente oggetto di contestazioni, per quanto astrattamente coerente con la scelta di consentire la vendita di vestiti destinati ai medesimi utilizzatori.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Possono aprire negozi di abbigliamento per adulti che vendono vestiti per bambini ma non hanno il codice ATECO 47.71.20?

  • No, solo chi ha il codice 71.20.Le disposizioni del DPCM continuano a evidenziare un carattere fortemente restrittivo (vedi, ad esempio, il regime delle comunicazioni al Prefetto, che, per certi versi, sembra divenire addirittura più rigoroso o le misure per gli esercizi commerciali raccomandate all’allegato 5) e anche la scelta di consentire alcune nuove attività non può essere considerata un primo passo verso la cosiddetta “fase 2” di ritorno alla normalità quanto, semmai, il riconoscimento che i provvedimenti emanati in precedenza avevano lasciato dei vuoti che era indispensabile colmare (es. le difficoltà di approvvigionamento di prodotti di cartoleria per le famiglie determinate dalla didattica a distanza che avevano indotto diverse regioni a consentire deroghe alla vendita di tali prodotti).

Ci sembra quindi opportuno, in attesa che arrivino i primi chiarimenti ufficiali, evitare interpretazioni estensive mantenendo l’approccio fin qui utilizzato, anche perché, per il resto, l’elenco di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo è stato confermato integralmente con le definizioni già in uso.

Pertanto, riteniamo che gli esercizi che ordinariamente commercializzano sia abbigliamento per adulti che per bambini, possano vendere vestiti per bambini e neonati a condizione che sia stato loro attribuito anche il codice Ateco relativo a tale attività (47.71.20).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Quali regole di igiene devo seguire nel mio negozio aperto?

  • Per quali misure seguire negli ambienti di lavoro,va fatto riferimento al Protocollo  del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Esistono particolari norme igieniche e per le pulizie dei locali degli affittacamere in questo periodo?

  • Le strutture turistico ricettive di varia tipologia, come b&b, affittacamere evv. diverse dagli alberghi possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefettodella provincia ove è ubicata l’attività esclusivamente nei casi in cui siano impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (Fonte Federalberghi).

Per quanto riguarda le misure negli ambienti di lavoro, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e FAQ Federalberghi

Quali attività posso svolgere nel mio negozio sospeso, dopo averlo comunicato al Prefetto?

  • L’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprileha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese possono inviare al Prefetto al fine di consentire l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività specificamente indicate:
    • attività di vigilanza,
    • attività conservative e di manutenzione,
    • attività inerenti la gestione dei pagamenti,
    • attività di pulizia e sanificazione,
    • attività di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino,
    • attività di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Tra queste, in particolare, nella sezione dedicata ad “Attività produttive, professionali e servizi“, successivamente all’adozione del DPCM 22 marzo 2020, il Governo aveva infatti chiarito che “Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Con un’attività sospesa, posso continuare a vendere online?

  • , è confermata la possibilità per le attività di commercio al dettagliosospese (originariamente in forza del DPCM 11 marzo 2020 e, successivamente, del richiamato DPCM 10 aprile 2020) di proseguire lo svolgimento dell’attività di vendita a distanza con consegna a domicilio senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto in quanto le specifiche modalità di vendita (on line, per corrispondenza, al telefono, ecc.) rientrano tra quelle espressamente ricomprese nell’elenco delle attività consentite allegato ai richiamati provvedimenti, come tra l’altro ripetutamente confermato dalle diverse FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo.

Riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa) senza obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un’attività sospesa, vendo online, devo comunicarlo al Prefetto?

  • No, riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica, ecc.) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa) che, in quanto tale, non rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 2, comma 12 DPCM 10 aprile e, pertanto, non è soggetta ad alcun obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Con un ingrosso sospeso, posso continuare a vendere online? Devo comunicarlo al Prefetto?

  • Anche alle attività di commercio all’ingrossoriteniamo sia consentito di continuare ad operare in modalità a distanza, gestendo da remoto ordini ed acquisti e limitando la presenza in azienda alle sole attività necessarie.

Per effettuare i pagamenti, ricevere gli acquisti ed organizzare la spedizione nei confronti dei clienti” è necessaria la comunicazione al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un ingrosso sospeso, posso ricevere merci in magazzino?

  • , il comma 12, consente espressamente, tra le altre attività che è possibile svolgere nei locali aziendali “previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

La spedizione delle merci dal nostro magazzino è ammessa?

  • , riteniamo che la possibilità di proseguire l’attività di vendita a distanza non debba essere limitata alla sola merce giacente in magazzino (fino ad esaurimento scorte) ma possa estendersi anche ai nuovi beni e forniture che possono essere legittimamente ricevutie che, altrimenti, nessuno avrebbe interesse a farsi recapitare in azienda.

Più in generale, segnaliamo che già in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo (prima dell’adozione del successivo DPCM 10 aprile) avevamo ritenuto che le attività all’ingrosso potessero proseguire la propria attività a distanza sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) secondo cui “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“.

Tale previsione, è riproposta dall’articolo 2, comma 2, DPCM 10 aprile ai sensi del quale, infatti, “Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“. In tal caso, come anticipato, trova dunque applicazione il successivo comma 12 che prevede la nuova apposita tipologia di comunicazione preventiva da inviare al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Il DPCM pone dei divieti sulle aperture nei fine settimana?

  • No, il DPCM 10 aprilenon prevede divieti di apertura in relazione ai giorni della settimana.

Queste limitazioni tuttavia possono essere reintrodotte dalle singole Regioni.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

 

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