fonte https://www.confcommercio.it/-/faq-coronavirus-dpcm-marzo
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese
Aggiornato al 23 marzo 2020
In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, perché è nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità. Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione.
- 23 marzo 2020COMMERCIO
La mia attività al dettaglio, prima consentita dal DPCM dell’11 marzo, ora non più è tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla?
No, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo“.
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.”
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
- 23 marzo 2020COMMERCIO
La mia attività all’ingrosso non è tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla? Come posso fare con la merce in giacenza? La vendita a distanza è consentita?
Ad eccezione di quelle specificate nel DPCM, le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non indicate nell’allegato 1 devono essere sospese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico può, tuttavia, modificare l’elenco con proprio decreto (pertanto è ragionevole ritenere che le tipologie di attività ammesse saranno ampliate e per questo stiamo predisponendo a tal fine un elenco di attività da segnalare).
Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo e non l’allegato 1 del precedente DPCM dell’11 marzo.
Tra le suddette attività si ritiene possano rientrare, ad esempio, le seguenti attività commerciali:
· 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
· 46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria;
· 46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, che risulta funzionale all’attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni consentita dal DPCM.
Lo stesso vale per alcune attività produttive, quali ad esempio:
· 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, necessaria per la produzione di tappi da impiegare nell’imbottigliamento del vino;
· 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo, volta ad assicurare la produzione di bottiglie.
Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.
Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.
Tutte le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, hanno comunque tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Infine, poiché il DPCM stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”, in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che le attività all’ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
- 23 marzo 2020COMMERCIO
È da ritenersi ancora autorizzata la vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari fino al 3 aprile, ferme restando le limitazioni per medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi, e il rispetto dei necessari protocolli di sicurezza.
Poiché i nostri punti vendita sono caratterizzati, in generale, da licenza ingrosso/dettaglio, abbiamo già chiarito che l’ingrosso va gestito in base alle nuove prescrizioni.
Sì, la vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari resta consentita.
L’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone infatti che le disposizioni del presente decreto si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
- 23 marzo 2020COMMERCIO
Le attività che sono sospese, possono prevedere la presenza del titolare o di loro delegati all’interno delle attività per lavori da svolgere all’interno della stessa, come inventari, o per la gestione di merce deteriorabile (esempio i fioristi)?
Il comma 4 dell’art. 1 del DPCM del 22 marzo prevede che “le imprese le cui attività vengono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.
Pertanto fino al 25 marzo si potrà continuare a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare la sospensione dell’attività, come ad esempio la gestione della merce deteriorabile; dopo il 25 marzo l’attività dovrà essere sospesa sino al 3 aprile.
Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che sia possibile prevedere la presenza del titolare all’interno dell’attività sospesa, che deve, comunque, essere chiusa al pubblico, nella misura in cui questo sia necessario ed indispensabile per le attività necessarie alla sospensione e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.
Tuttavia, ove possibile, si evidenzia che alcune attività, quale ad esempio quella relativa alla gestione degli inventari, dovrebbero essere svolte a distanza o con lavoro agile o rimandate eventualmente ad un momento successivo al termine dell’emergenza.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
- 23 marzo 2020COMMERCIO
Continua ad essere consentito commercio online per le attività sospese, nonché le consegne a domicilio o tramite corriere?
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo“.
Pertanto resta confermato l’allegato 1 del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
Riteniamo pertanto possibile la vendita a domicilio dei prodotti sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa
- 23 marzo 2020COMMERCIO
È ancora consentito il delivery per le attività di pubblico esercizio?
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo“.
Pertanto resta confermato l’allegato I del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
Riteniamo che sia ancora possibile continuare a svolgere l’attività attraverso consegne a domicilio, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute in cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.
Ad oggi (23 marzo), le FAQ predisposte dal Governo, aggiornate al DPCM 22 marzo continuano infatti a prevedere che “Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro“.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa